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Verbale di Riconsegna dell'Immobile Locato

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Key takeaways

Il verbale di riconsegna dell'immobile locato è il documento con cui il conduttore restituisce formalmente le chiavi al locatore al termine del contratto di locazione. Serve a fissare per iscritto lo stato dell'immobile al momento della restituzione, tutela entrambe le parti in caso di contestazione sul deposito cauzionale e costituisce la prova che la consegna è avvenuta nella data indicata.

Legal basis: Codice Civile, art. 1590 (restituzione dell'immobile); art. 1591 (mora del conduttore); Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 11 (deposito cauzionale)

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Che cos'è il verbale di riconsegna

Quando un contratto di affitto giunge a scadenza o viene risolto anticipatamente, la fase finale del rapporto locatizio è la restituzione materiale dell'immobile. Il verbale di riconsegna è l'atto scritto — firmato da locatore e conduttore, o dai loro rappresentanti — che attesta questa restituzione.

Il documento fotografa l'immobile in un momento preciso: descrive le condizioni dei locali, degli impianti, degli arredi eventualmente presenti e annota eventuali difetti o danni riscontrati al sopralluogo congiunto. Non si tratta di un adempimento imposto per legge nella forma del verbale redatto da un notaio o da un tecnico, ma la prassi lo rende di fatto indispensabile: senza una verbalizzazione scritta, qualsiasi successiva disputa sulle condizioni dell'appartamento si trasforma in una questione di "parola contro parola".

Il Codice Civile, all'art. 1590, stabilisce l'obbligo del conduttore di restituire l'immobile nello stesso stato in cui è stato ricevuto, fatta eccezione per il deterioramento derivante dall'uso normale. La norma consente quindi al locatore di trattenere parte della cauzione per riparare i danni imputabili al conduttore, ma il confine tra "normale usura" e "danno risarcibile" è spesso oggetto di lite. Un verbale dettagliato, redatto con cura al momento della restituzione, è lo strumento che consente di dimostrare — o confutare — le rispettive pretese.

Quando è necessario redigerlo

Il verbale si redige ogni volta che un immobile locato viene restituito al proprietario: al termine naturale del contratto, in caso di recesso anticipato del conduttore, oppure quando il locatore riprende possesso dell'immobile a seguito di una risoluzione per inadempimento.

È buona prassi redigerlo anche quando le parti si separano in modo amichevole e non prevedono contestazioni: proprio in questi casi il documento viene spesso dimenticato, salvo poi rivelarsi decisivo se emergono problemi nelle settimane successive alla restituzione.

Un ulteriore motivo per cui il verbale non dovrebbe mancare riguarda il deposito cauzionale. L'art. 11 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 disciplina il deposito cauzionale nei contratti di locazione ad uso abitativo: la norma prevede che la cauzione sia restituita al termine del rapporto locatizio. Senza un verbale che documenti lo stato dell'immobile, il locatore che intende trattenere parte della somma per coprire danni o inadempienze non dispone di un riscontro documentale a sostegno della propria posizione, e il conduttore che contesta la trattenuta non ha a sua volta prove scritte da opporre.

Va ricordato anche l'art. 1591 del Codice Civile, che disciplina la mora del conduttore: se il conduttore non restituisce l'immobile alla scadenza del contratto, è tenuto a corrispondere il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, oltre al risarcimento del maggior danno eventuale. Il verbale, in questo contesto, fissa in modo inequivocabile la data in cui la restituzione è avvenuta, evitando contestazioni su quanti giorni di mora siano effettivamente maturati.

Le clausole e i contenuti essenziali

Un verbale di riconsegna ben redatto contiene almeno i seguenti elementi.

Dati identificativi delle parti. Nome, cognome e codice fiscale del locatore e del conduttore (o delle persone che intervengono per loro conto, con indicazione del titolo a cui agiscono).

Descrizione dell'immobile. Indirizzo completo, piano, interno e gli estremi del contratto di locazione a cui si riferisce la restituzione: data di stipula, numero di registrazione se disponibile.

Data e ora della riconsegna. Questo dato è fondamentale per calcolare l'eventuale periodo di mora ai sensi dell'art. 1591 c.c. e per stabilire il momento esatto in cui il conduttore ha cessato di detenere l'immobile.

Stato dei locali. Una descrizione analitica stanza per stanza: pavimenti, pareti, soffitti, infissi, serramenti, impianti idraulici ed elettrici. È utile indicare sia i difetti preesistenti — già annotati nel verbale di ingresso, se disponibile — sia quelli riscontrati al momento della restituzione. Il raffronto tra verbale di ingresso e verbale di uscita è il metodo più efficace per distinguere il normale deterioramento da utilizzo, che il conduttore non è tenuto a risarcire ai sensi dell'art. 1590 c.c., dai danni eccedenti che invece possono giustificare una trattenuta sulla cauzione.

Inventario degli arredi e delle dotazioni. Se l'immobile è stato locato con mobili, elettrodomestici o altri beni, il verbale deve riportare l'elenco e lo stato di conservazione di ciascun elemento.

Letture dei contatori. Acqua, gas, energia elettrica: i valori al momento della riconsegna consentono di chiudere correttamente le utenze e di evitare addebiti successivi non imputabili al conduttore entrante.

Consegna delle chiavi. Il verbale deve indicare quante chiavi vengono restituite e di quali serrature (portone, appartamento, box, garage, cassette postali).

Accordi sulla cauzione. Le parti possono indicare nel verbale se il locatore restituirà l'intera cauzione, se tratterrà una somma a titolo di risarcimento danni o a copertura di canoni non pagati, e le modalità di restituzione del saldo. In caso di contestazione, è preferibile che le parti rimandino la definizione della cauzione a una comunicazione successiva piuttosto che inserire importi determinati in modo affrettato.

Firme. Il verbale deve essere firmato da entrambe le parti. Se una delle parti non è presente, può delegare per iscritto un rappresentante.

Come compilare il documento passo per passo

Fissare un appuntamento con entrambe le parti presenti è il primo passo. Il sopralluogo congiunto è essenziale: se il locatore esamina l'immobile dopo che il conduttore è già andato via, il conduttore potrebbe contestare che i danni siano stati prodotti da un terzo nell'intervallo.

Prima del sopralluogo conviene recuperare il verbale di ingresso, se esiste. Confrontare le condizioni iniziali con quelle attuali è più efficace di qualunque descrizione a memoria.

Durante il sopralluogo è opportuno procedere in modo sistematico, locale per locale, annotando ogni elemento rilevante. Fotografare l'immobile — con date e geolocalizzazione attivate sullo smartphone — integra il verbale scritto con un riscontro visivo difficile da contestare.

Al termine, le letture dei contatori vanno effettuate in presenza di entrambe le parti. Le chiavi vengono consegnate e conteggiate nello stesso momento.

Il documento — che può essere redatto su carta o in formato digitale — viene poi letto insieme, firmato in più copie originali (una per ciascuna parte) e consegnato immediatamente. Non ha senso rimandare la firma: ogni ora che passa espone entrambe le parti a contestazioni sull'esatto momento della restituzione.

Per avere a disposizione un modello già strutturato, le parti possono utilizzare il Verbale di Riconsegna dell'Immobile Locato disponibile gratuitamente, che guida nella compilazione di tutti i campi obbligatori.

Gli errori più comuni da evitare

Affidarsi a un accordo verbale. La restituzione delle chiavi senza alcun documento scritto è la fonte più frequente di contenziosi tra locatori e conduttori. Anche se il rapporto tra le parti è stato ottimo, basta un malinteso sullo stato di un elettrodomestico o su un'ammaccatura in una parete per trasformare la fine di una locazione in una disputa difficile da risolvere senza prove documentali.

Descrivere i danni in modo vago. Frasi come "pareti in cattivo stato" o "pavimento usurato" non consentono di distinguere il deterioramento normale dall'abuso. È necessario essere precisi: quale parete, in quale stanza, di quale tipo di danno si tratta.

Omettere il raffronto con il verbale di ingresso. Senza questo confronto, ogni danno presente al momento della riconsegna potrebbe essere imputato al conduttore anche se preesisteva. Il verbale di ingresso è il documento gemello del verbale di uscita: vanno redatti con la stessa cura.

Non registrare la data e l'ora esatte. Come visto in relazione all'art. 1591 c.c., la data della riconsegna determina la cessazione degli obblighi del conduttore. Un verbale privo di data — o con data apposta in un secondo momento — può essere contestato.

Rimandare la firma. Accade che una delle parti rifiuti di firmare il verbale perché non concorda su una voce. In questo caso, l'altra parte ha facoltà di redigere il verbale comunque, annotando il rifiuto a firmare e inviando una copia all'altra parte tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Il verbale unilaterale ha un valore probatorio inferiore rispetto a quello sottoscritto da entrambi, ma è comunque meglio di nessun documento.

Trascurare la restituzione della cauzione. Anche quando le parti si trovano d'accordo sullo stato dell'immobile, è utile inserire nel verbale un accordo scritto sul destino del deposito cauzionale, evitando che il locatore rimanga nell'incertezza su quando e come restituire la somma ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 392/1978.

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