Il contratto di locazione commerciale con cedolare secca è lo strumento con cui proprietario e conduttore regolano l'affitto di un immobile destinato all'esercizio di attività commerciali, applicando il regime fiscale sostitutivo introdotto dall'art. 1, comma 59, Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Avvertenza: questa norma ha consentito l'opzione cedolare esclusivamente per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2019, relativi a immobili in categoria catastale C/1 con superficie fino a 600 metri quadrati. A partire dal 1° gennaio 2020 il regime non è stato prorogato per nuovi contratti e, allo stato attuale (2026), non è previsto per le nuove locazioni commerciali: per i contratti stipulati dopo il 2019 si applicano le ordinarie regole di tassazione IRPEF. Conviene comunque redigerlo con attenzione prima di consegnare le chiavi: un testo lacunoso espone entrambe le parti a contenziosi difficili da risolvere.
Legal basis: Art. 1, comma 59, Legge 30 dicembre 2018, n. 145; Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 27-29
contratto di locazione commerciale con cedolare secca — free, fillable template; download as PDF or Word.
Che cos'è questo contratto
La locazione commerciale è un accordo con cui il locatore cede al conduttore il godimento di un locale — negozio, studio professionale, laboratorio, magazzino — verso il pagamento di un canone periodico. La disciplina sostanziale di riferimento è la Legge 27 luglio 1978, n. 392, che agli artt. 27-29 detta le regole fondamentali sulla durata, sul rinnovo e sulla facoltà di recesso sia del conduttore sia del locatore.
Rispetto alla locazione residenziale, quella commerciale presenta caratteristiche proprie: la durata minima legale è quella prevista dagli artt. 27-29 della legge 392/1978, la libertà di fissare il canone è più ampia, ma le tutele a favore del conduttore — in particolare quelle sul recesso motivato da gravi motivi — restano vincolanti e non possono essere derogate a svantaggio del conduttore stesso.
L'elemento fiscale che distingue questo modello è la cedolare secca. L'art. 1, comma 59, Legge n. 145/2018 ha introdotto per i soli contratti stipulati nel 2019, relativi a immobili in categoria catastale C/1 con superficie fino a 600 metri quadrati, la possibilità di applicare la cedolare secca con aliquota del 21% in sostituzione delle imposte ordinarie sul reddito da locazione. La norma non richiedeva requisiti soggettivi particolari per il conduttore: il regime era accessibile anche quando il conduttore era un'impresa o un professionista. Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2020 in poi la norma non è operativa e il reddito da locazione commerciale è tassato secondo le regole ordinarie IRPEF o IRES.
Quando serve stipularlo
Occorre questo contratto ogni volta che si intende locare a titolo oneroso un immobile o una porzione di immobile a destinazione commerciale. Le situazioni tipiche sono: il piccolo negozio di vicinato, lo studio professionale, il laboratorio artigianale.
Quanto al regime cedolare, si precisa che esso era applicabile esclusivamente ai contratti stipulati nel 2019 aventi ad oggetto immobili in categoria catastale C/1 con superficie fino a 600 metri quadrati, senza distinzione in base alla natura del conduttore. Per i contratti stipulati successivamente al 2019, il reddito da locazione commerciale è soggetto a tassazione ordinaria; le proposte di reintroduzione del regime, discusse nelle manovre di bilancio 2024, 2025 e 2026, non sono state approvate.
Il momento giusto per redigere il contratto è sempre prima della consegna dell'immobile. Formalizzare l'accordo dopo che il conduttore ha già preso possesso del locale crea problemi di data certa, di decorrenza degli obblighi fiscali e, in caso di litigio, di prova delle condizioni concordate.
Le clausole essenziali
Un contratto ben costruito deve contenere almeno i seguenti elementi.
Identificazione delle parti e dell'immobile. Dati anagrafici completi di locatore e conduttore, codici fiscali, e descrizione dell'immobile con riferimento ai dati catastali, alla superficie e alla destinazione d'uso autorizzata. La destinazione d'uso indicata nel contratto deve essere coerente con quella urbanistica: una difformità può rendere il contratto non registrabile o esporre il conduttore a problemi amministrativi.
Durata e rinnovo. La durata minima è quella fissata dagli artt. 27-29 della Legge n. 392/1978. Le parti non possono convenire una durata inferiore, pena la sostituzione automatica con quella legale. Al termine del primo periodo, il contratto si rinnova automaticamente secondo le modalità previste dalla stessa legge, salvo disdetta comunicata nei termini di legge.
Canone e aggiornamento. L'importo del canone mensile o annuale, le modalità di pagamento (bonifico, assegno, con indicazione dell'IBAN del locatore) e l'eventuale aggiornamento nel tempo. Il criterio di aggiornamento deve essere indicato con chiarezza: un riferimento generico all'«indice ISTAT» senza specificare quale indice e in quale misura percentuale dà origine a contestazioni frequenti.
Opzione per la cedolare secca (solo contratti 2019). Questa clausola era prevista per i contratti stipulati nel 2019 aventi ad oggetto immobili C/1 fino a 600 mq. Il locatore dichiarava espressamente di optare per il regime sostitutivo ai sensi dell'art. 1, comma 59, Legge n. 145/2018, e il conduttore ne prendeva atto. L'opzione andava poi esercitata formalmente in sede di registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, tramite il modello predisposto dall'amministrazione finanziaria. Per i contratti stipulati dal 2020 in poi questa clausola non produce effetti fiscali, poiché il regime cedolare non è più applicabile alle nuove locazioni commerciali.
Stato dell'immobile e destinazione d'uso. Una descrizione accurata delle condizioni dell'immobile al momento della consegna — preferibilmente allegando un verbale di stato dei luoghi con fotografie — riduce drasticamente le controversie alla restituzione. La destinazione d'uso pattuita vincola il conduttore per tutta la durata del rapporto.
Spese, oneri e manutenzione. Il contratto deve chiarire chi sostiene le spese condominiali, le utenze, le manutenzioni ordinarie e quelle straordinarie. In assenza di accordo specifico si applicano le regole del codice civile, ma queste non sempre corrispondono alle aspettative delle parti.
Recesso anticipato. Gli artt. 27-29 della Legge n. 392/1978 attribuiscono al conduttore il diritto di recedere prima della scadenza in presenza di gravi motivi. Le parti possono disciplinare le modalità di comunicazione del recesso, ma non possono escludere il diritto stesso né subordinarlo a condizioni più gravose di quelle di legge.
Deposito cauzionale. L'importo della cauzione, le condizioni di restituzione e gli interessi legali maturati nel periodo di detenzione.
Come compilare il documento
La compilazione segue un ordine logico che ricalca la struttura del contratto.
Per prima cosa si raccolgono i documenti: visura catastale dell'immobile, documenti d'identità e codici fiscali delle parti, attestazione di prestazione energetica (APE) — la cui allegazione è obbligatoria — e, se disponibile, il regolamento condominiale.
Si inseriscono quindi i dati identificativi nell'ordine in cui compaiono nel modello, verificando la correttezza dei codici fiscali delle parti. Per il Contratto di Locazione Commerciale con Cedolare Secca disponibile gratuitamente, il modello guida il compilatore attraverso i campi obbligatori con indicazioni pratiche su ciascuna sezione. Prima di procedere, si raccomanda di verificare con un commercialista la vigente disciplina fiscale applicabile al contratto, dato che il regime cedolare per le locazioni commerciali non è attualmente operativo per i contratti di nuova stipula.
Una volta completato il testo, entrambe le parti lo leggono integralmente e firmano ogni pagina, non solo l'ultima. La firma su ogni foglio impedisce contestazioni su eventuali sostituzioni di pagine.
La registrazione presso l'Agenzia delle Entrate è obbligatoria e deve avvenire entro il termine legale dalla stipula. Per i contratti del 2019 che avevano i requisiti, l'opzione per la cedolare secca veniva esercitata in sede di registrazione tramite il modello telematico dell'Agenzia; per i contratti commerciali stipulati dal 2020 in poi, non è prevista alcuna opzione cedolare. La mancata o tardiva registrazione comporta conseguenze fiscali e può incidere sulla validità del contratto nei confronti dei terzi.
Gli errori più comuni
Nella pratica professionale, alcuni errori ricorrono con frequenza prevedibile.
Applicare la cedolare secca a contratti post-2019. Il regime sostitutivo introdotto dall'art. 1, comma 59, Legge n. 145/2018 era riservato ai soli contratti stipulati nel 2019 per immobili C/1 fino a 600 mq. Redigere un contratto commerciale con opzione cedolare dopo il 31 dicembre 2019 significa applicare un regime fiscale non più vigente per nuovi contratti: l'Agenzia delle Entrate disconoscerebbe l'opzione, con conseguente tassazione ordinaria e possibili sanzioni per omessa o errata registrazione.
Indicare una durata inferiore a quella minima legale. Gli artt. 27-29 della Legge n. 392/1978 fissano una durata minima inderogabile. Scrivere nel contratto una durata inferiore non abbrevia il rapporto: la clausola è automaticamente sostituita dalla previsione di legge, ma crea confusione su quando e come esercitare la disdetta.
Omettere il verbale di consegna. Consegnare l'immobile senza documentare lo stato iniziale è tra gli errori più costosi. Alla restituzione, senza un verbale firmato da entrambe le parti, diventa impossibile distinguere il deterioramento normale dall'uso da quello imputabile al conduttore.
Aggiornamento del canone formulato in modo vago. Clausole come «il canone sarà aggiornato annualmente secondo gli indici vigenti» generano controversie perché non indicano quale indice, con quale cadenza e in quale misura. Meglio essere specifici già in sede di redazione.
Dimenticare la registrazione o ritardarla. La registrazione non è facoltativa: è un obbligo di legge. Ritardarla, oltre alle sanzioni fiscali, pregiudica la possibilità di avvalersi dell'opzione cedolare e può complicare l'eventuale procedura di sfratto in caso di morosità del conduttore.
Non allegare l'APE. L'attestazione di prestazione energetica deve essere consegnata al conduttore e allegata al contratto. L'omissione può essere sanzionata e in alcuni casi incide sulla validità della clausola relativa al canone.
Redigere questo contratto con cura non richiede competenze straordinarie, ma esige attenzione ai dettagli: rispettare la durata minima di legge, documentare lo stato dell'immobile e completare tempestivamente la registrazione. Prima di inserire qualsiasi clausola cedolare, è essenziale verificare con un commercialista o un consulente fiscale se il regime sostitutivo risulti applicabile alla specifica situazione, tenuto conto che per i contratti di nuova stipula dopo il 2019 la cedolare secca sulle locazioni commerciali non è attualmente operativa. Seguire questi passaggi nell'ordine giusto trasforma un accordo verbale fragile in un documento solido, capace di reggere anche in caso di contenzioso.
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