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Atto di Donazione di Immobile

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Key takeaways

L'atto di donazione di immobile è il contratto con cui una persona trasferisce gratuitamente la proprietà di un bene immobile a un'altra, senza ricevere nulla in cambio. Disciplinato dagli articoli 769-782 del Codice Civile, richiede obbligatoriamente la forma dell'atto pubblico a pena di nullità, ai sensi dell'art. 782 c.c., ed è l'unico strumento valido per cedere casa, terreno o appartamento a titolo liberale.

Legal basis: Codice Civile, artt. 769-782; art. 782 c.c. (atto pubblico a pena di nullità); artt. 536-564 c.c. (legittima)

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Che cos'è la donazione di un immobile

La donazione è definita dall'art. 769 c.c. come il contratto con il quale una parte, il donante, arricchisce l'altra, il donatario, disponendo di un diritto nei propri confronti senza che vi sia un corrispettivo. Quando l'oggetto è un bene immobile, il trasferimento produce gli stessi effetti di una compravendita — si sposta la titolarità sul registro immobiliare — ma la causa è del tutto gratuita.

La gratuità distingue la donazione dalla vendita, dalla permuta e da ogni altra operazione a titolo oneroso. Proprio questa caratteristica spiega perché il legislatore abbia imposto requisiti formali stringenti: la gratuità lascia il donante privo di qualsiasi protezione economica, e l'atto pubblico serve a garantire che la scelta sia ponderata e non frutto di coercizione.

È importante tenere presente che la donazione di un immobile non è una semplice firma su un modulo: è un negozio giuridico irrevocabile salvo le ipotesi tassativamente previste dalla legge, come l'ingratitudine del donatario o la sopravvenienza di figli (artt. 800-809 c.c., non rientranti nel perimetro della presente guida, ma che il donante deve conoscere prima di procedere).

Quando è necessario l'atto di donazione

L'atto di donazione di immobile è lo strumento corretto ogni volta che si vuole trasferire la proprietà di un immobile senza ricevere nulla in cambio. Le situazioni più frequenti nella pratica quotidiana sono:

  • Trasferimento intergenerazionale: i genitori che desiderano anticipare la successione regalando casa ai figli durante la propria vita.
  • Donazione tra coniugi o conviventi: un coniuge che vuole intestare l'immobile all'altro per ragioni personali o patrimoniali.
  • Liberalità verso terzi: chiunque voglia fare un regalo di valore a un amico, a un ente non profit o a qualsiasi altro beneficiario senza vincoli di parentela.
  • Pianificazione successoria anticipata: quando si vuole ridurre il patrimonio personale o ripartirlo fra eredi in modo ordinato prima della morte.

Occorre valutare con attenzione la donazione come strumento di pianificazione successoria, perché i beni donati restano soggetti a possibile riduzione se ledono la quota di legittima spettante agli eredi necessari. Gli artt. 536-564 c.c. stabiliscono chi sono questi eredi — coniuge, figli, ascendenti — e quale quota del patrimonio del defunto non può essere loro sottratta nemmeno con atti gratuiti compiuti in vita. Un erede legittimario leso può agire in giudizio per ottenere la reintegrazione della propria quota, con conseguente rischio per il donatario di perdere il bene anche a distanza di anni.

Elementi essenziali dell'atto

L'atto di donazione di immobile deve contenere una serie di elementi indispensabili, la cui assenza può determinarne l'invalidità.

Identificazione delle parti: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita e residenza del donante e del donatario. Se il donatario è minorenne, è necessaria la rappresentanza legale dei genitori o del tutore.

Descrizione precisa del bene: l'immobile deve essere identificato con i dati catastali (foglio, particella, subalterno), la sua natura (appartamento, terreno, fabbricato), la superficie, il comune in cui è situato e ogni altra indicazione utile a individuarlo senza ambiguità nei registri pubblici.

Manifestazione della volontà liberale: l'atto deve contenere la dichiarazione espressa del donante di voler arricchire il donatario senza corrispettivo, e l'accettazione del donatario.

Assenza di corrispettivo: qualsiasi previsione di un pagamento, anche parziale, trasforma il contratto in qualcosa di diverso dalla donazione pura.

Eventuali oneri o condizioni: l'art. 793 c.c. consente di apporre un onere al donatario — per esempio l'obbligo di assistere il donante anziano — ma tale onere non deve eguagliare il valore del bene, altrimenti la causa liberale verrebbe meno.

Dati ipotecari e catastali aggiornati: è prassi allegare le visure ipotecarie per attestare l'assenza di gravami o, se presenti, per darne atto espressamente.

Come si stipula: il ruolo del notaio

L'art. 782 c.c. dispone che la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Questo significa che non esiste donazione valida di un immobile senza la presenza del notaio: né una scrittura privata né un accordo verbale producono effetti giuridici sul trasferimento della proprietà immobiliare.

Il procedimento si articola in alcune fasi.

Raccolta della documentazione: il notaio richiede le visure catastali e ipotecarie, i documenti d'identità delle parti, il titolo di provenienza dell'immobile (come fu acquistato dal donante) e, se l'immobile è in condominio, l'attestato di regolarità condominiale.

Verifica della regolarità urbanistica: l'immobile deve essere conforme alle autorizzazioni edilizie. Il notaio verifica che la situazione catastale corrisponda allo stato di fatto; eventuali difformità vanno sanate prima dell'atto.

Attestato di prestazione energetica (APE): come per la compravendita, anche nella donazione è obbligatorio allegare l'APE, che deve essere consegnato al donatario.

Lettura e sottoscrizione dell'atto: il notaio legge l'atto alle parti, le quali firmano alla sua presenza. L'atto viene poi registrato e trascritto nei registri immobiliari, passaggio indispensabile per rendere il trasferimento opponibile ai terzi.

Per chi vuole prepararsi all'incontro con il notaio o verificare la struttura tipica del documento, è disponibile un modello di riferimento: Atto di Donazione di Immobile.

Costi e imposte: le spese notarili variano in funzione del valore dell'immobile, della complessità dell'atto e del tariffario professionale. All'onorario si aggiungono le imposte di registro, ipotecaria e catastale, il cui ammontare dipende dalla relazione tra donante e donatario e dalla natura del bene. Un professionista fornirà una stima precisa prima della stipula.

Profili relativi alla legittima e ai rischi per il donatario

Chi riceve in donazione un immobile deve essere consapevole di un rischio specifico: l'azione di riduzione prevista dagli artt. 536-564 c.c. Al momento della morte del donante, gli eredi legittimari — coniuge, figli e, in mancanza di figli, ascendenti — possono chiedere al tribunale di ridurre le donazioni che hanno leso la loro quota di riserva.

La riduzione segue un ordine preciso: si riducono prima le disposizioni testamentarie e poi le donazioni, partendo dalla più recente fino a salire nel tempo. Se il donatario ha nel frattempo rivenduto il bene a un terzo, la legge prevede meccanismi che possono coinvolgere anche l'acquirente successivo, sebbene la disciplina esatta dipenda dalla data in cui la donazione è stata stipulata.

Questo rischio ha conseguenze pratiche rilevanti: molte banche, quando il bene proveniente da donazione viene offerto come garanzia ipotecaria, applicano condizioni più prudenti o richiedono polizze assicurative specifiche. Prima di donare o di accettare un immobile in donazione, è prudente consultare un notaio o un avvocato per valutare l'entità del rischio concreto nel caso specifico.

Errori frequenti da evitare

Tentare di donare con scrittura privata: come già chiarito, l'art. 782 c.c. sancisce la nullità della donazione di immobili non effettuata per atto pubblico. Non esistono eccezioni: nessun accordo scritto senza notaio produce effetto.

Confondere la donazione con la vendita simulata: stipulare un atto di compravendita per un prezzo irrisorio o mai pagato al fine di evitare le formalità della donazione è una pratica rischiosa. Il contratto potrebbe essere riqualificato come donazione dissimulata e dichiarato nullo per mancanza della forma richiesta.

Dimenticare l'APE: l'assenza dell'attestato di prestazione energetica è una violazione formale che può esporre il donante a sanzioni e, in alcuni casi, mettere in discussione la regolarità dell'atto.

Non verificare lo stato ipotecario: se l'immobile è gravato da un'ipoteca, il donatario subentra nella situazione del donante. Ricevere un immobile ipotecato può diventare un onere invece di un beneficio.

Ignorare il tema della legittima: molti donanti trasferiscono l'immobile senza considerare gli eredi necessari, esponendo il donatario all'azione di riduzione. Una pianificazione successoria condotta con l'ausilio di un professionista permette di strutturare la donazione in modo che il rischio sia ridotto al minimo o eliminato.

Mancata trascrizione nei registri immobiliari: la trascrizione è curata dal notaio e rende il trasferimento opponibile ai terzi. Senza di essa, la proprietà passa tra le parti ma non è protetta rispetto a eventuali creditori o acquirenti successivi del donante. Il notaio provvede d'ufficio, ma è utile verificare che la formalità sia stata completata.

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