Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca consente alle imprese di assumere giovani laureandi, laureati o dottorandi combinando lavoro retribuito e percorso universitario o di ricerca. Disciplinato dagli artt. 45 e 41-42 del D.Lgs. 81/2015, rappresenta lo strumento legale più adatto quando si vuole formare una risorsa ad alto potenziale all'interno dell'organizzazione aziendale, con il supporto di un ente formativo.
Legal basis: art. 45 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; artt. 41-42 D.Lgs. 81/2015; D.Lgs. 152/1997 (Decreto Trasparenza)
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Che cos'è l'apprendistato di alta formazione e ricerca
L'apprendistato di alta formazione e ricerca è una delle tre tipologie di apprendistato previste dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, accanto all'apprendistato per la qualifica professionale e a quello professionalizzante. La norma di riferimento è l'art. 45 D.Lgs. 81/2015, che ne fissa la finalità: permettere il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, e l'accesso all'esame di Stato per le professioni ordinistiche.
A differenza dell'apprendistato professionalizzante — che punta all'acquisizione di competenze tecniche in senso stretto — questa forma contrattuale si sviluppa in sinergia con istituzioni accademiche o enti di ricerca pubblici e privati. Il piano formativo individuale, elaborato congiuntamente dall'impresa e dall'ente formativo, costituisce il cuore dell'intero rapporto.
L'apprendista è un lavoratore subordinato a tutti gli effetti: ha diritto alla retribuzione, alla contribuzione previdenziale e alle tutele previste dalla disciplina generale del lavoro. Al tempo stesso, parte dell'orario è dedicata alla formazione esterna o alla ricerca, secondo quanto stabilito nel piano formativo.
Quando è necessario questo contratto
Molte aziende si trovano a valutare questo strumento quando intendono integrare un giovane in percorso di laurea magistrale, dottorato o master universitario, offrendo un'esperienza lavorativa coerente con il suo profilo accademico. Si tratta di una scelta conveniente rispetto all'assunzione ordinaria, poiché la normativa prevede agevolazioni contributive che incentivano le imprese a investire nella formazione di livello elevato.
Gli artt. 41 e 42 D.Lgs. 81/2015 fissano i principi generali applicabili a tutte le forme di apprendistato, compresa quella di alta formazione: il contratto deve avere forma scritta, contenere il piano formativo individuale e prevedere la figura del tutor o referente aziendale. Senza questi elementi, il rapporto rischia di essere riqualificato come ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguenze sulla gestione delle agevolazioni.
Un'impresa ha interesse a ricorrere a questo contratto anche quando collabora con un ateneo su progetti di ricerca applicata: l'apprendistato di alta formazione permette di coinvolgere il dottorando direttamente nelle attività aziendali, mantenendo il collegamento con il percorso accademico.
Le clausole essenziali del contratto
Un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca correttamente redatto deve contenere alcuni elementi imprescindibili, la cui assenza può rendere il documento invalido o esporlo a contestazioni in sede ispettiva.
Parti e dati anagrafici. Il contratto identifica con precisione il datore di lavoro, l'apprendista e — elemento distintivo di questa tipologia — l'ente formativo partner (università, istituto tecnico superiore, ente di ricerca).
Piano formativo individuale. Allegato al contratto, il piano descrive gli obiettivi formativi, la ripartizione dell'orario tra attività lavorativa e formativa, le competenze attese e le modalità di verifica. Va firmato da tutte e tre le parti: datore di lavoro, apprendista e rappresentante dell'ente formativo.
Durata. La durata del contratto è collegata alla durata del percorso formativo concordato con l'ente accademico. L'art. 45 D.Lgs. 81/2015 demanda alle regioni e alle province autonome, d'intesa con i ministeri competenti e le università, la regolamentazione specifica di questa tipologia contrattuale. Di conseguenza, la durata massima varia a seconda della regione di riferimento e del percorso formativo scelto.
Retribuzione e inquadramento. L'apprendista è inquadrato a livello inferiore rispetto a quello spettante al lavoratore qualificato, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. La retribuzione cresce nel corso del rapporto, fino al raggiungimento dell'inquadramento pieno al termine dell'apprendistato.
Tutor aziendale. La designazione di un referente interno con competenze adeguate a seguire il percorso dell'apprendista non è una formalità: è requisito sostanziale. Il tutor garantisce il raccordo tra le esigenze produttive dell'azienda e quelle formative dell'ente accademico.
Recesso. Al termine del periodo formativo, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 81/2015, entrambe le parti possono recedere dal contratto con il preavviso previsto dalla contrattazione collettiva. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario contratto a tempo indeterminato.
Come compilare il contratto
La redazione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca richiede un coordinamento tra l'ufficio risorse umane dell'azienda, il consulente del lavoro e l'ufficio stage o placement dell'ente formativo. Il modello disponibile su Contratto di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca guida passo dopo passo nella compilazione di tutte le sezioni obbligatorie.
Prima di sottoscrivere il contratto, è necessario verificare quale regione ha adottato la propria disciplina attuativa dell'art. 45 D.Lgs. 81/2015. Le regioni che non hanno ancora provveduto applicano in via residuale la normativa statale. Questa verifica condiziona la durata massima consentita e l'eventuale obbligo di comunicazione preventiva agli organismi regionali competenti.
Il contratto va consegnato all'apprendista entro i termini previsti dalla disciplina sulla trasparenza del rapporto di lavoro — oggi regolata dal D.Lgs. 152/1997 come sostanzialmente modificato dal D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza), che attua la direttiva UE 2019/1152 — la quale obbliga il datore di lavoro a informare per iscritto il lavoratore delle condizioni del rapporto entro sette giorni dall'inizio dell'attività. In mancanza di questa comunicazione, il datore di lavoro si espone a sanzioni amministrative. La forma scritta del contratto assorbe in genere gli obblighi informativi imposti dal Decreto Trasparenza, purché il documento contenga tutti gli elementi richiesti.
Una volta firmato il contratto da tutte le parti, occorre procedere con la comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego attraverso i canali telematici previsti dalla normativa vigente, prima dell'inizio del rapporto di lavoro.
Errori frequenti da evitare
La pratica professionale evidenzia alcuni errori ricorrenti che possono vanificare le agevolazioni o esporre l'azienda a contestazioni.
Piano formativo generico o assente. Allegare un piano formativo privo di contenuto specifico — con obiettivi vaghi e nessuna indicazione sull'orario formativo — è l'errore più comune. Gli ispettori del lavoro verificano che il piano sia concreto e coerente con il percorso accademico dell'apprendista. Un piano formativo puramente formale può portare alla riqualificazione del rapporto.
Omissione dell'ente formativo. Questa tipologia di apprendistato richiede il coinvolgimento reale dell'ente accademico o di ricerca. Stipulare il contratto senza che l'ente abbia sottoscritto il piano formativo e senza che partecipi effettivamente alla formazione equivale a scegliere la tipologia sbagliata di apprendistato.
Mancata comunicazione al Centro per l'impiego. La comunicazione preventiva è obbligatoria. Effettuarla in ritardo o ometterla espone il datore di lavoro a sanzioni, indipendentemente dalla regolarità del contratto sotto tutti gli altri profili.
Retribuzione non aggiornata. L'inquadramento e la retribuzione dell'apprendista devono rispettare i minimi stabiliti dal contratto collettivo applicabile e aumentare in modo progressivo. Mantenere invariata la retribuzione per tutta la durata del contratto è un errore che emerge facilmente in sede di verifica contributiva.
Recesso anticipato privo di motivazione. L'art. 42 D.Lgs. 81/2015 disciplina il recesso. Un licenziamento anticipato privo dei requisiti di legge può essere impugnato dall'apprendista, con le conseguenze tipiche del licenziamento illegittimo nel rapporto di lavoro subordinato.
Scelta del contratto collettivo sbagliato. Applicare un CCNL che non copre il settore effettivo dell'impresa, spesso per beneficiare di condizioni più favorevoli, è una irregolarità che può emergere sia in sede ispettiva sia in caso di contenzioso.
Verificare con attenzione questi aspetti prima della firma riduce il rischio di controversie e assicura che l'azienda possa effettivamente beneficiare delle agevolazioni contributive previste per questa forma contrattuale.
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