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Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro

Reviewed by the Forms Legal Editorial Team·Last updated
Key takeaways

L'accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è il documento con cui datore di lavoro e lavoratore si accordano di comune volontà per porre fine al contratto. Ai sensi dell'art. 1372 c.c., il contratto si scioglie per consenso delle parti, e questo accordo ne è la concretizzazione pratica. Serve ogni volta che entrambe le parti vogliono separarsi senza licenziamento unilaterale né dimissioni, gestendo in modo trasparente il passaggio.

Legal basis: art. 1372 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015 (convalida telematica); art. 2113 c.c. (sede protetta)

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Che cos'è la risoluzione consensuale

Nel diritto del lavoro italiano la cessazione del rapporto può avvenire per iniziativa del datore (licenziamento), per iniziativa del lavoratore (dimissioni) oppure per volontà concordata di entrambi. Quest'ultima ipotesi trova il suo fondamento generale nell'art. 1372 c.c., secondo cui «il contratto ha forza di legge tra le parti» e può sciogliersi «per consenso delle parti».

La risoluzione consensuale non è un licenziamento mascherato: richiede una volontà genuina e non coartata di entrambi i soggetti. Per questa ragione il legislatore ha previsto meccanismi di garanzia, in particolare per evitare che il lavoratore, in posizione strutturalmente più debole, rinunci inconsapevolmente a diritti inderogabili.

Un'altra norma centrale è l'art. 2113 c.c., che stabilisce la annullabilità delle rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo, salvo che siano effettuate in sede protetta. Questo significa che qualsiasi accordo che contenga rinunce a tali diritti deve rispettare specifiche modalità di sottoscrizione per avere piena validità ed essere immune da impugnative successive.

Quando serve questo accordo

Esistono situazioni tipiche in cui la risoluzione consensuale è la soluzione più appropriata. Una ristrutturazione aziendale che coinvolge un singolo lavoratore, o un accordo raggiunto nell'ambito di una trattativa individuale, sono contesti frequenti. Altrettanto comune è il caso in cui lavoratore e datore di lavoro, dopo un periodo di tensioni o divergenze professionali, decidano di separarsi con reciproca soddisfazione, evitando contenziosi.

La risoluzione consensuale è anche la via scelta quando le parti intendono regolare contestualmente questioni economiche aperte: ratei di tredicesima, ferie non godute, premi o indennità varie. Proprio in questi casi, però, occorre massima attenzione all'art. 2113 c.c.: se l'accordo contiene rinunce a diritti inderogabili, la sede in cui viene sottoscritto determina se quelle rinunce siano o meno impugnabili.

Va infine ricordata una distinzione pratica rilevante: la risoluzione consensuale del contratto a tempo indeterminato dà al lavoratore accesso al trattamento di disoccupazione (NASpI) solo in presenza di determinate condizioni previste dalla normativa vigente. Informarsi preventivamente su questo aspetto è essenziale prima di firmare qualsiasi accordo.

Le clausole fondamentali da includere

Un accordo ben redatto deve contenere alcuni elementi indispensabili, senza i quali rischia di essere incompleto o contestabile.

Identificazione delle parti. Ragione sociale e codice fiscale del datore di lavoro, nome, cognome e codice fiscale del lavoratore, inquadramento contrattuale e data di assunzione devono essere indicati con precisione. Qualsiasi ambiguità su chi firma può invalidare l'intero atto.

Data di cessazione del rapporto. La data concordata di fine rapporto deve essere espressa in modo inequivoco. Da essa decorrono i termini per il calcolo delle competenze di fine rapporto, a partire dal TFR.

Competenze di fine rapporto. L'accordo deve elencare in modo analitico le voci liquidate: TFR maturato, ratei di ferie non godute, ratei di tredicesima (e di quattordicesima, ove applicabile), eventuali premi. Specificare se tali importi sono già stati corrisposti o saranno erogati entro una data precisa evita future contestazioni.

Clausola di rinuncia a ulteriori pretese. Quando le parti intendono chiudere definitivamente ogni pendenza, si inserisce una clausola di quietanza a saldo. Come già evidenziato, se questa clausola riguarda diritti inderogabili ex art. 2113 c.c., è necessaria la sede protetta per blindare l'accordo da impugnative.

Trattamento dei dati personali e restituzione dei materiali aziendali. Clausole operative di questo tipo, anche se non di natura strettamente legale-lavoristica, rendono l'accordo completo e prevengono frizioni dopo la firma.

Come si formalizza: procedure e sede protetta

La forma scritta è raccomandata — e nella pratica indispensabile — per ragioni di prova. Ma non ogni firma è equivalente.

Quando l'accordo non contiene rinunce a diritti inderogabili e si limita a registrare la volontà di sciogliere il contratto con liquidazione delle sole spettanze certe, la sottoscrizione in forma privata tra le parti è sufficiente.

Quando invece l'accordo contiene rinunce o transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili ai sensi dell'art. 2113 c.c., la legge richiede che la sottoscrizione avvenga in «sede protetta». Le sedi protette riconosciute sono: la commissione di conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, la commissione di certificazione, le sedi sindacali con l'assistenza di un rappresentante abilitato, ovvero il giudice del lavoro. Solo la sottoscrizione in queste sedi rende le rinunce non impugnabili.

Per i rapporti di lavoro subordinato che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2015, il datore di lavoro può optare per la convalida telematica delle dimissioni o della risoluzione consensuale tramite il portale del Ministero del Lavoro, come previsto dall'art. 26 D.Lgs. 151/2015. Questa modalità digitale è stata introdotta proprio per contrastare il fenomeno delle «dimissioni in bianco» e garantisce la certezza della volontà espressa dal lavoratore. La procedura si completa online, senza bisogno di presentarsi fisicamente agli sportelli, e il modulo compilato costituisce prova inoppugnabile della volontà del lavoratore.

Per redigere l'accordo in modo strutturato e conforme, è possibile utilizzare il modello disponibile su forms-legal.com: Accordo di Risoluzione Consensuale del Rapporto di Lavoro, che guida passo per passo nella compilazione di tutte le sezioni necessarie.

Come compilare l'accordo: guida pratica

Prima di sedersi a redigere il documento, le parti devono concordare i termini economici in modo dettagliato. Procedere senza un'intesa precisa sulle cifre porta quasi sempre a trattative diluite nel tempo e accordi firmati con riserve mentali che poi emergono in sede giudiziaria.

Il datore di lavoro dovrebbe preparare un prospetto riepilogativo delle competenze maturate, verificato con il proprio consulente del lavoro o con l'ufficio paghe. Il lavoratore, a sua volta, ha interesse a far controllare i conteggi da un sindacato o da un professionista di fiducia prima di firmare.

Nel compilare il documento, ogni campo deve essere riempito con attenzione: errori nella data di nascita del lavoratore, nel codice fiscale o nel CCNL applicato possono creare problemi amministrativi successivi. La data di cessazione del rapporto va coordinata con l'ultimo giorno lavorato effettivo e con la comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego (CO), che rimane un adempimento a carico del datore di lavoro indipendentemente dal tipo di cessazione.

Dopo la firma, entrambe le parti devono conservare copia integrale dell'accordo. In caso di convalida telematica ex art. 26 D.Lgs. 151/2015, il sistema genera automaticamente una ricevuta digitale che costituisce prova della procedura seguita.

Errori frequenti da evitare

Confondere risoluzione consensuale e dimissioni. Sono istituti distinti con conseguenze diverse, soprattutto sul piano previdenziale e sull'accesso alla NASpI. Usare il termine sbagliato nell'accordo può creare problemi nelle fasi successive.

Omettere le competenze di fine rapporto dalla quietanza. Un accordo che si limita a dichiarare la cessazione del rapporto senza indicare le spettanze economiche lascia aperta la porta a future richieste del lavoratore. Liquidare tutto in modo trasparente nell'accordo stesso è sempre la scelta più sicura.

Sottoscrivere rinunce fuori sede protetta. È l'errore più costoso. Se l'accordo contiene rinunce a diritti inderogabili e viene firmato in forma privata senza il rispetto delle procedure previste dall'art. 2113 c.c., il lavoratore può impugnarlo entro il termine di decadenza previsto dalla legge e ottenere l'annullamento delle rinunce, con conseguente reviviscenza delle pretese.

Non effettuare la comunicazione obbligatoria. La cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata telematicamente alle autorità competenti. Omettere o ritardare questo adempimento espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative.

Ignorare le implicazioni previdenziali. Prima di formalizzare l'accordo, vale la pena verificare — possibilmente con un consulente del lavoro — le ricadute su contribuzione, accesso agli ammortizzatori sociali e posizione previdenziale del lavoratore. Una risoluzione consensuale non adeguatamente ponderata può pregiudicare anni di contribuzione senza che le parti ne siano consapevoli al momento della firma.

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