Lettera di Recesso in Periodo di Prova
art. 2096 c.c.; CCNL applicato
Intestazione
[Datore Ragione Sociale]
P. IVA: [Datore Partita Iva] — [Datore Sede Legale]
Spett.le / All'attenzione di: [Lavoratore Nome Cognome] [Lavoratore Residenza]
[Luogo Data]
OGGETTO: Comunicazione di recesso durante il periodo di prova ex art. 2096 c.c.
Riferimento al Patto di Prova
Con la presente, nella qualità di [Tipo Mittente], si comunica a [Lavoratore Nome Cognome] (C.F.: [Lavoratore Codice Fiscale]), dipendente con mansioni di [Lavoratore Mansione], l'esercizio della facoltà di recesso durante il periodo di prova ai sensi dell'art. 2096 c.c.
Il patto di prova relativo alle mansioni di [Mansione Patto] è stato sottoscritto in data [Data Patto Di Prova], con inizio della prestazione lavorativa effettiva in data [Data Inizio Prova], in conformità al [Ccnl Applicato], che prevede un periodo di prova massimo di [Durata Max Pratto] per la categoria e il livello del lavoratore.
Comunicazione del Recesso
Si comunica pertanto il recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova con effetto dal [Data Effetto Recesso], ai sensi dell'art. 2096 c.c.
Alla data di effetto del recesso saranno liquidate le seguenti competenze: [Competenze Spettanti], inclusa la quota di TFR maturata proporzionalmente al servizio prestato ai sensi dell'art. 2120 c.c.
La presente comunicazione è effettuata a mezzo: [Modalita Consegna].
Sottoscrizione
Distinti saluti.
[Datore Ragione Sociale]
[Datore Legale Rappresentante]
Per ricevuta: [Lavoratore Nome Cognome] — [Lavoratore Codice Fiscale]
Il Datore di Lavoro
________________
Signature
Il Lavoratore (per ricevuta)
________________
Signature
Che cos'è Lettera di Recesso in Periodo di Prova?
La Lettera di Recesso in Periodo di Prova in Italia è la comunicazione con cui il datore o il lavoratore sciolgono il rapporto durante il periodo di prova regolarmente pattuito, senza obbligo di preavviso né di motivazione, salvo diversa previsione del CCNL. Lo strumento si fonda sull'art. 2096 del Codice Civile, che disciplina l'assunzione in prova e il recesso durante l'esperimento.
L'art. 2096 c.c. consente, durante il periodo di prova, a ciascuna delle parti di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità; tuttavia, se è stato pattuito un periodo minimo di prova, il recesso non può intervenire prima della scadenza di tale periodo. Il patto di prova deve risultare da atto scritto anteriore o contestuale all'assunzione e indicare le mansioni oggetto dell'esperimento: la giurisprudenza richiede la specificità delle mansioni, perché la prova ha la funzione di consentire alle parti di valutare la reciproca convenienza del rapporto.
Lo strumento è impiegato dal datore quando l'esito della prova è negativo per ragioni di competenza, rendimento o inserimento organizzativo, e dal lavoratore quando ritiene non conveniente proseguire. Il recesso in prova non richiede la forma motivata, ma deve avvenire entro la durata massima del periodo prevista dal CCNL e nel rispetto dell'eventuale periodo minimo.
La lettera deve identificare le parti, richiamare il patto di prova e le mansioni, attestare che il periodo è ancora in corso e dichiarare il recesso, con eventuale indicazione dell'ultimo giorno di lavoro. Il recesso intimato per motivi illeciti o estranei alla prova può essere contestato. Sul portale forms-legal.com sono disponibili i modelli collegati di patto di prova, lettera di assunzione, conferma in servizio post-prova e contratto a tempo indeterminato.
Quando serve Lettera di Recesso in Periodo di Prova?
La Lettera di Recesso in Periodo di Prova in Italia è necessaria ogni volta che il datore o il lavoratore intendono sciogliere il rapporto durante il periodo di esperimento regolarmente costituito, prima della scadenza del periodo e senza che il rapporto si sia consolidato in un contratto definitivo. Dal lato del datore, le situazioni tipiche che giustificano il ricorso alla lettera comprendono: valutazione negativa delle competenze tecniche del lavoratore rispetto alle mansioni indicate nel patto; incompatibilità caratteriale con il team o con il ruolo organizzativo; inadeguatezza rispetto alle aspettative produttive; situazioni in cui la prosecuzione del rapporto non appare opportuna ma non raggiunge la soglia del notevole inadempimento richiesto dal GMS. Dal lato del lavoratore, le ragioni tipiche sono: migliore offerta di lavoro nel frattempo ricevuta; insoddisfazione rispetto alle condizioni effettive di lavoro (diverse da quelle descritte); difficoltà ad adattarsi all'ambiente organizzativo; sopravvenienza di ragioni personali o familiari che non consentono di proseguire. In entrambi i casi, la lettera deve essere redatta e consegnata entro la scadenza del periodo di prova indicato nel CCNL applicato: una volta superato tale termine senza recesso, il rapporto si consolida automaticamente come contratto a tempo indeterminato, senza possibilità di invocare successivamente la prova. La comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego deve seguire entro 5 giorni dalla data di cessazione del rapporto. Il recesso durante la prova e giustificato ogniqualvolta il datore di lavoro accerti che le prestazioni del lavoratore non corrispondono ai requisiti tecnici o comportamentali definiti nel patto di prova. Tra le situazioni piu frequenti rientrano: difficolta nel rispettare le procedure operative aziendali, risultati inferiori agli obiettivi concordati, incompatibilita relazionale con il team o con i clienti, violazione delle norme di riservatezza durante il periodo di inserimento. Il recesso e legittimo anche qualora sopravvengano circostanze oggettive che rendano superflua la figura professionale prima del termine della prova, purche il fatto sia comunicato con immediatezza al lavoratore.
Cosa includere nel tuo Lettera di Recesso in Periodo di Prova
La Lettera di Recesso in Periodo di Prova in Italia deve contenere una serie di elementi essenziali che, pur in assenza dell'obbligo di motivazione, ne garantiscono la validità e la resistenza a eventuali contestazioni davanti al Tribunale del Lavoro (art. 413 c.p.c.). Primo: i dati identificativi completi del mittente (datore: ragione sociale, partita IVA, sede legale, legale rappresentante; lavoratore: nome, cognome, codice fiscale) e del destinatario. Secondo: il riferimento espresso al patto di prova precedentemente sottoscritto con indicazione della data del contratto di assunzione e delle mansioni oggetto del patto di prova ai sensi dell'art. 2096 c.c., attestando che il periodo di prova è in corso e non ha superato il limite massimo previsto dal CCNL applicato (es. CCNL Commercio Confcommercio, CCNL Metalmeccanici Industria, CCNL Studi Professionali). Terzo: la dichiarazione univoca di recesso durante la prova ai sensi dell'art. 2096 c.c., con indicazione della data di effetto del recesso. Quarto: l'informazione sulle competenze spettanti alla cessazione — retribuzione maturata fino alla data di effetto, quota di TFR ex art. 2120 c.c. proporzionale al servizio, ratei di ferie maturate. Quinto: se applicabile, l'indicazione del preavviso o dell'assenza di esso in base al CCNL. Sesto: la firma del mittente (legale rappresentante del datore o lavoratore) e il mezzo di trasmissione (raccomandata A/R, PEC o consegna a mani). Sul portale forms-legal.com il modello è predisposto sia per il recesso del datore sia per quello del lavoratore, con i relativi campi guidati. La lettera deve contenere il riferimento al patto di prova originariamente stipulato con indicazione della data, della durata massima prevista dal CCNL applicato e delle mansioni oggetto di verifica. Ai sensi della Corte di Cassazione (sentenza n. 15059/2020), il recesso in prova e esente dall obbligo di motivazione specifica, ma il datore deve essere in grado di dimostrare che la prova si e effettivamente svolta e che il giudizio e stato espresso al termine di una valutazione reale. Il documento deve altresi riportare le competenze retributive spettanti al lavoratore: ratei di tredicesima e quattordicesima mensilita, ferie maturate e non godute, nonche il TFR proporzionato ai mesi di servizio ex art. 2120 c.c.
Come compilare il tuo Lettera di Recesso in Periodo di Prova
Per compilare correttamente la Lettera di Recesso in Periodo di Prova in Italia è necessario seguire una sequenza precisa di verifiche e operazioni. Prima di redigere la lettera, verificare: che il patto di prova sia stato redatto in forma scritta e prima o contestualmente all'inizio del rapporto (requisito di validità ex art. 2096 c.c.); che le mansioni oggetto del patto siano indicate specificamente; che il periodo di prova non abbia già superato il limite massimo previsto dal CCNL applicato (es. per un impiegato nel CCNL Commercio Confcommercio verificare il limite di mesi previsto per la sua qualifica); che non ricorrano cause ostative al recesso (gravidanza ex art. 54 D.Lgs. 151/2001, malattia in comporto se il CCNL sospende la prova, ecc.). Nel modulo su forms-legal.com occorre inserire: i dati identificativi del datore (ragione sociale, partita IVA, sede legale, legale rappresentante) e del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, mansione e livello CCNL); il riferimento al contratto/patto di prova con la data di stipula; la data di inizio del periodo di prova e quella di effetto del recesso; l'indicazione del CCNL applicato e del limite massimo previsto; le competenze spettanti. La lettera va inviata tramite raccomandata A/R, PEC o consegnata a mani con firma per ricevuta. Contestualmente, il datore deve comunicare la cessazione al Centro per l'Impiego tramite modello UNILAV entro 5 giorni dalla data di effetto del recesso. Indicare la data di stipula del patto di prova e la durata massima consentita dal CCNL, cosi da dimostrare che il recesso avviene entro il termine legittimo. Specificare con chiarezza se il mittente della lettera e il datore di lavoro o il lavoratore, poiche entrambi possono recedere liberamente durante la prova. Se il recesso proviene dal datore, inserire il nome e la qualifica del firmatario con potere rappresentativo. Allegare o citare il documento contenente le mansioni oggetto di verifica, onde evitare contestazioni successive sulla correttezza del procedimento. La lettera va trasmessa prima della scadenza del termine di prova: un recesso tardivo equivale a conferma tacita del rapporto a tempo indeterminato.
Requisiti legali per Lettera di Recesso in Periodo di Prova
La Lettera di Recesso in Periodo di Prova in Italia è disciplinata principalmente dall'art. 2096 c.c. (Codice Civile), che attribuisce a ciascuna delle parti la facoltà di recedere liberamente dal contratto durante il periodo di esperimento, con o senza preavviso (salvo patto contrario o norma specifica del CCNL). I requisiti di validità del patto di prova — che consentono l'esercizio della facoltà di recesso libero — sono: forma scritta ad substantiam e preventività rispetto all'inizio effettivo del rapporto (art. 2096 c.c.); specificità delle mansioni oggetto di valutazione, che devono corrispondere a quelle effettivamente svolte durante la prova (Cass. SU n. 17/1996 e giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro); rispetto della durata massima prevista dal CCNL applicato per categoria e livello, con riduzione automatica in caso di superamento. I limiti imperativi all'esercizio del recesso in prova comprendono: divieto assoluto di licenziamento durante la gravidanza e nei periodi protetti successivi alla nascita del figlio (art. 54 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — Testo Unico Maternità e Paternità), salvo colpa grave, cessazione dell'attività aziendale o scadenza del termine nel contratto a termine; nullità del recesso discriminatorio fondato su fattori vietati dall'art. 15 L. 300/1970, dai D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 e 216 e dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità — sesso, razza, origine etnica, religione, disabilità, età, orientamento sessuale); nullità del recesso ritorsivo, cioè adottato come rappresaglia per l'esercizio di un diritto del lavoratore (es. richiesta di permessi sindacali, denuncia di irregolarità). Il recesso in prova non richiede il procedimento disciplinare ex art. 7 L. 300/1970. La cessazione deve essere comunicata al Centro per l'Impiego tramite modello UNILAV entro 5 giorni dalla data di effetto. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione maturata, al TFR proporzionale ex art. 2120 c.c. e ai ratei di ferie maturati durante il breve periodo di prova.
Errori comuni da evitare nel tuo Lettera di Recesso in Periodo di Prova
La Lettera di Recesso in Periodo di Prova in Italia presenta errori ricorrenti che rischiano di trasformare il recesso in prova in un licenziamento illegittimo con le relative conseguenze economiche per il datore. L'errore più grave è il recesso dopo la scadenza del periodo di prova: se il datore comunica il recesso dopo che il termine massimo previsto dal CCNL è già scaduto — ad esempio, se il CCNL Commercio Confcommercio prevede 3 mesi per l'impiegato di 3° livello e il datore recede al quarto mese — il rapporto si è già consolidato come contratto a tempo indeterminato. In quel caso, il recesso deve essere qualificato come licenziamento ordinario, soggetto a tutti i requisiti formali e sostanziali della L. 604/1966 e dell'art. 7 L. 300/1970, con il rischio di declaratoria di illegittimità e indennità risarcitoria ex art. 28 D.Lgs. 81/2015 o art. 18 L. 300/1970. Un secondo errore ricorrente è la nullità del patto di prova sottostante: patto verbale, patto redatto dopo l'inizio del rapporto, o patto privo dell'indicazione specifica delle mansioni — in tutti questi casi il patto è nullo ex art. 2096 c.c. (Cass. SU n. 17/1996) e il recesso non può avvenire in forma libera, ma richiede i requisiti del licenziamento ordinario. Terzo: il recesso durante la gravidanza della lavoratrice o nel periodo di protezione post-parto senza verificare la ricorrenza delle eccezioni tassative previste dall'art. 54 D.Lgs. 151/2001 — il recesso in questi casi è nullo con diritto alla reintegrazione e al risarcimento del danno. Quarto: omettere le competenze di fine rapporto spettanti al lavoratore (retribuzione maturata, TFR proporzionale ex art. 2120 c.c., ratei di ferie non godute), che maturano pro rata anche durante il breve periodo di prova e devono essere liquidate alla cessazione. Quinto: non comunicare la cessazione al Centro per l'Impiego tramite modello UNILAV — variazione-cessazione — entro 5 giorni dalla data di effetto del recesso, con rischio di sanzioni amministrative da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Sesto: invocare ragioni discriminatorie — anche involontariamente — nella lettera o in comunicazioni interne scritte precedenti al recesso, il che renderebbe il recesso nullo per violazione dell'art. 15 L. 300/1970 e del D.Lgs. 216/2003. Su forms-legal.com il modello guida il datore attraverso i controlli preventivi necessari prima di procedere al recesso in prova. Un ulteriore errore frequente e non conservare copia del patto di prova firmato da entrambe le parti: in assenza di tale documento, il recesso puo essere contestato come licenziamento illegittimo, con conseguente obbligo di reintegrazione o indennita risarcitoria a seconda del regime applicabile.
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Forms Legal. (2026). Lettera di Recesso in Periodo di Prova (Italia) [Legal document template]. Forms Legal. https://forms-legal.com/it/italy/employment/letters/lettera-di-licenziamento-periodo-di-prova
"Lettera di Recesso in Periodo di Prova (Italia)." Forms Legal, 2026, https://forms-legal.com/it/italy/employment/letters/lettera-di-licenziamento-periodo-di-prova.
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No: la Lettera di Recesso in Periodo di Prova in Italia non richiede motivazione ai sensi dell'art. 2096 c.c. Durante il periodo di esperimento, sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere liberamente dal contratto senza indicare alcuna ragione. Questa è la caratteristica fondamentale che distingue il recesso in prova dal licenziamento ordinario: quest'ultimo deve essere fondato sulla giusta causa (art. 2119 c.c.) o sul giustificato motivo (art. 3 L. 604/1966) e motivato per iscritto ai sensi dell'art. 2 L. 604/1966 (come modificato dalla L. 92/2012). La Corte di Cassazione ha tuttavia precisato che il recesso in prova non è del tutto insindacabile: sarà illegittimo se il datore recede per ragioni discriminatorie (art. 15 L. 300/1970, D.Lgs. 215/2003, D.Lgs. 216/2003) o ritorsive, ovvero se il periodo di prova non si è effettivamente svolto o non ha avuto una durata sufficiente a consentire la valutazione delle capacità del lavoratore (Cass. n. 21465/2019). Nondimeno, la prova della discriminatorietà o ritorsività incombe sul lavoratore. La lettera deve comunque essere scritta per documentare la data del recesso e l'avvenuta comunicazione, anche ai fini della comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego entro 5 giorni.
Il patto di prova in Italia deve rispettare i requisiti previsti dall'art. 2096 c.c. a pena di nullità, con la conseguente conversione del rapporto in contratto definitivo sin dall'inizio. Primo requisito fondamentale: la forma scritta — il patto deve risultare da atto scritto, anteriore o contestuale all'inizio del rapporto di lavoro; un patto di prova concordato verbalmente o redatto dopo l'inizio dell'attività lavorativa è nullo. Secondo: la specifica indicazione delle mansioni oggetto di valutazione, che devono corrispondere a quelle effettivamente svolte durante il periodo di prova; un patto generico riferito a 'qualsiasi mansione' è nullo per indeterminatezza dell'oggetto (Cass. SU n. 17/1996 e orientamento costante). Terzo: la durata del periodo di prova non può superare i limiti massimi stabiliti dal CCNL applicato per la categoria del lavoratore — di regola da 1 a 6 mesi; un periodo di prova più lungo è automaticamente ridotto al massimo contrattuale. Quarto: durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione e all'applicazione integrale del contratto collettivo (contributi INPS, ferie, malattia con comporto ridotto, INAIL). Quinto: al termine del periodo di prova, se nessuna delle parti recede, il rapporto si intende confermato senza necessità di ulteriore atto scritto.
Di regola no: la Lettera di Recesso in Periodo di Prova in Italia non comporta l'obbligo di preavviso ai sensi dell'art. 2096 c.c., a meno che il patto di prova o il CCNL applicato non lo prevedano espressamente. La ratio è che il periodo di prova è proprio il momento in cui entrambe le parti valutano la reciproca convenienza del rapporto e devono poter recedere con la massima libertà e rapidità. Tuttavia, alcuni CCNL (ad esempio, il CCNL Commercio Confcommercio per alcune categorie o il CCNL Metalmeccanici Industria per determinate qualifiche) prevedono un breve preavviso anche nel recesso in prova, o la corresponsione di un'indennità sostitutiva. Il lavoratore ha comunque diritto alla retribuzione per le ore e i giorni di lavoro effettivamente prestati fino alla data del recesso, all'eventuale quota maturata di TFR ex art. 2120 c.c. (proporzionale al servizio prestato), e ai ratei delle ferie non godute maturati nel breve periodo di prova. Non spetta invece l'indennità di mancato preavviso tipica del licenziamento ordinario, salvo diversa previsione del CCNL. La comunicazione della cessazione deve avvenire tramite modello UNILAV al Centro per l'Impiego entro 5 giorni.
La questione del recesso in Lettera di Recesso in Periodo di Prova durante la malattia o la gravidanza del lavoratore è regolata da norme speciali che limitano la libertà di recesso del datore. Per la malattia: l'art. 2110 c.c. prevede che in caso di malattia il datore non può licenziare il lavoratore durante il cosiddetto 'periodo di comporto' (stabilito dal CCNL). La Corte di Cassazione ha chiarito che questo principio si applica anche durante il periodo di prova: il datore non può recedere per motivi connessi alla malattia, pena la nullità del recesso per violazione dell'art. 2110 c.c. (Cass. n. 7260/2021). Tuttavia, se recede per ragioni diverse dalla malattia, il recesso è valido anche se il lavoratore è ammalato, purché il periodo di malattia non sospenda il decorso della prova (questione controversa in giurisprudenza). Per la gravidanza e il puerperio: vige il divieto assoluto di licenziamento previsto dall'art. 54 D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità), che si applica anche durante il periodo di prova, salvo colpa grave della lavoratrice non connessa alla gravidanza, cessazione dell'attività aziendale, o scadenza del termine nel contratto a termine. Il recesso del datore durante la gravidanza, salvo queste eccezioni, è nullo, e la lavoratrice ha diritto alla reintegrazione.
La durata massima del periodo di prova nella Lettera di Recesso in Periodo di Prova in Italia non è stabilita direttamente dall'art. 2096 c.c., che rimanda ai contratti collettivi e alle norme corporative. La determinazione della durata è dunque demandata al CCNL applicato, che fissa limiti diversi per categoria e livello. A titolo esemplificativo: il CCNL Commercio Confcommercio prevede periodi di prova da 1 a 6 mesi in base alla qualifica; il CCNL Metalmeccanici Industria da 5 giorni a 6 mesi; il CCNL Studi Professionali da 1 a 3 mesi. In assenza di specifica previsione del CCNL, la giurisprudenza ritiene applicabile un limite massimo di 6 mesi per ragioni sistematiche. Il decorso del periodo di prova inizia dal primo giorno di effettiva prestazione lavorativa. Non rientrano nel computo i periodi di assenza obbligatoria (malattia, infortunio, maternità obbligatoria), che sospendono il decorso. Al termine del periodo massimo previsto dal CCNL, se il datore non ha comunicato il recesso, il rapporto si intende confermato a tempo indeterminato, senza necessità di ulteriore formalità. La lettera di conferma in servizio (prevista come documento distinto su forms-legal.com) è consigliata per documentare il positivo superamento della prova.
La Lettera di Recesso in Periodo di Prova in Italia, pur non richiedendo per legge la motivazione del recesso, deve contenere alcuni elementi essenziali per essere valida e per evitare contestazioni successive. Primo: i dati identificativi del datore di lavoro (ragione sociale, partita IVA, sede legale, nome del legale rappresentante o del responsabile HR firmatario) e del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, mansione e livello CCNL). Secondo: il richiamo espresso al patto di prova precedentemente sottoscritto (data del contratto/patto, mansioni indicate nel patto), certificando che si è in corso il periodo di prova e che la sua durata non ha superato il limite massimo previsto dal CCNL applicato. Terzo: la comunicazione chiara e inequivocabile della volontà di recedere dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova ai sensi dell'art. 2096 c.c. Quarto: la data di effetto del recesso (di solito il giorno stesso o successivo alla comunicazione, salvo diversa previsione del CCNL sul preavviso in prova). Quinto: l'indicazione della liquidazione delle competenze spettanti (retribuzione maturata, quota TFR, ratei ferie). Sesto: la firma del legale rappresentante e il mezzo di trasmissione (raccomandata A/R, PEC o consegna a mani con firma per ricevuta). La comunicazione UNILAV al Centro per l'Impiego deve avvenire entro 5 giorni dalla cessazione.
Sì: la facoltà di recesso durante il periodo di prova ai sensi dell'art. 2096 c.c. è bilaterale — spetta sia al datore sia al lavoratore. La Lettera di Recesso in Periodo di Prova può dunque essere redatta anche dal lavoratore che decide di non proseguire il rapporto. Per il lavoratore, il recesso in prova ha le stesse caratteristiche: non richiede motivazione, non comporta in linea di principio l'obbligo di preavviso (salvo diversa previsione del CCNL o del patto), e decorre dalla comunicazione scritta al datore. Le conseguenze patrimoniali sono le medesime: il lavoratore ha diritto alla retribuzione per il lavoro effettuato, alla quota proporzionale di TFR e ai ratei di ferie maturati. Tuttavia, il lavoratore che recede in prova non ha di regola diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), in quanto le dimissioni — incluso il recesso in prova del lavoratore — non danno diritto all'indennità di disoccupazione, salvo eccezioni previste dalla legge (es. dimissioni per giusta causa). Il datore, invece, in caso di recesso in prova da parte del lavoratore, riceve comunicazione formale e deve procedere con il modello UNILAV al Centro per l'Impiego entro 5 giorni dalla cessazione.
Questo modello è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale. Le leggi variano in base alla giurisdizione e cambiano nel tempo. Consulta un avvocato qualificato per una consulenza specifica per la tua situazione.Avviso legale completo
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