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Autorizzazione al Viaggio di Minore con Accompagnatore

Reviewed by the Forms Legal Editorial Team·Last updated
Key takeaways

L'autorizzazione al viaggio di un minore con accompagnatore è il documento con cui i genitori o il tutore legale consentono a un minore di varcare i confini nazionali in compagnia di un adulto che non esercita la responsabilità genitoriale. Serve ogni volta che il minore viaggia senza entrambi i genitori: in gita scolastica, con un parente, con un gruppo sportivo o con un amico di famiglia.

Legal basis: art. 3 L. 21 novembre 1967 n. 1185; art. 14 D.P.R. 28 dicembre 2010 n. 437; art. 337-ter c.c.

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Che cos'è questo documento

L'autorizzazione al viaggio di minore con accompagnatore è una dichiarazione unilaterale — o congiunta, quando entrambi i genitori la sottoscrivono — con cui chi detiene la responsabilità genitoriale permette a un minore di allontanarsi dall'Italia, o di spostarsi in determinate circostanze, insieme a un soggetto terzo indicato per nome.

Il quadro normativo di riferimento è la L. 21 novembre 1967 n. 1185, che disciplina il rilascio del passaporto e le condizioni di espatrio dei minori: l'art. 3 riguarda i requisiti per ottenere il passaporto, mentre l'art. 14 stabilisce le condizioni alle quali i minori di 14 anni possono espatriare e la forma della dichiarazione di accompagnamento. Quando la famiglia vive una separazione o un divorzio, occorre tenere presente anche l'art. 337-ter c.c., che pone al centro le decisioni di maggiore interesse per il figlio e impone il confronto tra i genitori. L'autorizzazione non sostituisce il documento di identità del minore, ma si aggiunge ad esso come prova del consenso parentale.

Dal punto di vista pratico, molti Paesi richiedono che il documento sia redatto nella lingua ufficiale della destinazione oppure in inglese, con traduzione certificata. Alcuni valichi di frontiera accettano una dichiarazione semplice; altri pretendono la firma autenticata da un notaio o apostillata. Verificare in anticipo le regole specifiche del Paese di destinazione è sempre prudente, e i siti ufficiali delle ambasciate straniere in Italia sono la fonte più affidabile.

Quando è necessaria l'autorizzazione

L'autorizzazione diventa indispensabile ogni volta che il minore viaggia all'estero senza la presenza fisica di entrambi i genitori. Le situazioni più frequenti sono:

  • Viaggio con un solo genitore: anche in questo caso, il genitore assente dovrebbe rilasciare il consenso scritto, poiché le autorità di frontiera di numerosi Paesi lo richiedono.
  • Viaggio con un parente o un amico di famiglia: nonni, zii, fratelli maggiorenni, genitori di compagni di classe che accompagnano i figli di altri.
  • Gite scolastiche internazionali: l'istituto scolastico raccoglie il modulo per adempiere ai propri obblighi organizzativi e per tutelare gli accompagnatori in caso di controlli.
  • Campi estivi o attività sportive all'estero: associazioni e società sportive chiedono il documento prima della partenza.
  • Situazioni di affidamento o tutela: quando il minore si trova in affidamento, la posizione dell'eventuale tutore o degli affidatari richiede una documentazione ancora più accurata, in linea con quanto previsto dall'art. 337-ter c.c. riguardo alle decisioni di rilievo sulla vita del figlio.

Anche per i viaggi all'interno del territorio nazionale il documento può essere richiesto da vettori, strutture ricettive o organizzatori di eventi, sebbene la prassi vari sensibilmente da caso a caso.

Le clausole essenziali del documento

Un'autorizzazione al viaggio redatta correttamente deve contenere almeno questi elementi:

  1. Generalità complete del minore: nome, cognome, data e luogo di nascita, numero e tipo di documento di identità (passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio ai sensi dell'art. 14 L. 21 novembre 1967 n. 1185).
  2. Generalità dell'accompagnatore: nome, cognome, data e luogo di nascita, numero di documento di identità, rapporto con il minore.
  3. Generalità del/dei genitori o del tutore: nome, cognome, luogo di residenza, recapito telefonico raggiungibile durante il viaggio.
  4. Destinazione e date: Paese o Paesi di destinazione, data di partenza e data prevista di rientro. Se il percorso prevede più tappe, è consigliabile elencarle tutte.
  5. Finalità del viaggio: una breve indicazione (vacanza, gita scolastica, visita familiare, competizione sportiva) aiuta le autorità di confine a contestualizzare la situazione.
  6. Firma dei genitori o del tutore: idealmente entrambi i genitori sottoscrivono; se uno solo lo fa, la dichiarazione deve spiegare la situazione dell'altro (assenza, esclusività della responsabilità genitoriale, irreperibilità).
  7. Data e luogo di sottoscrizione: elementi che attestano la contemporaneità del consenso rispetto al viaggio.

Per i viaggi verso Paesi che richiedono l'autenticazione notarile, la firma deve essere apposta davanti al notaio o all'ufficiale di stato civile competente; in alternativa, l'apostille può essere necessaria per garantire il riconoscimento internazionale del documento.

Come compilare l'autorizzazione

La compilazione è relativamente semplice, ma richiede attenzione ai dettagli. Seguire questi passaggi riduce il rischio di inconvenienti alla frontiera.

Primo passo — raccogliere i documenti. Prima di scrivere una sola parola, tenere a portata di mano il passaporto o la carta d'identità del minore (verificarne la scadenza: un documento scaduto rende inutile qualsiasi autorizzazione), i documenti dei genitori e quelli dell'accompagnatore.

Secondo passo — scegliere la lingua. Per i viaggi in Paesi dell'Unione Europea è spesso sufficiente l'italiano, ma per destinazioni extraeuropee è preferibile redigere il documento in italiano e in inglese, o nella lingua del Paese di destinazione. Compilare un Autorizzazione al Viaggio di Minore con Accompagnatore attraverso uno strumento dedicato riduce gli errori e fornisce una struttura già conforme alle informazioni più comunemente richieste.

Terzo passo — indicare con precisione le date. Evitare formule vaghe come «estate 2026»: scrivere il giorno, il mese e l'anno sia di partenza sia di rientro. Se il ritorno avviene con un volo diverso da quello di andata, indicare anche i dati del vettore se noti.

Quarto passo — firmare davanti a un testimone o a un pubblico ufficiale. Anche quando non è obbligatoria per legge, la firma autenticata offre una tutela maggiore ed è consigliata ogni volta che il viaggio attraversa frontiere sensibili o di lunga durata.

Quinto passo — conservare le copie. Il genitore che resta in Italia deve conservare una copia del documento originale, utile in caso di contatti con l'autorità consolare durante il viaggio.

Errori comuni da evitare

L'esperienza di chi affronta questi adempimenti rivela alcuni errori ricorrenti che possono rendere il documento inutilizzabile o creare ritardi alla frontiera.

Generalità incomplete o errate. Un nome storpiato, una data di nascita sbagliata o un numero di passaporto trascritto con un errore possono bastare a rendere il documento non corrispondente alla persona fisica presentata ai controlli. La verifica incrociata tra documento di identità e autorizzazione è indispensabile prima della partenza.

Mancanza del consenso del secondo genitore. Quando entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale — come accade nella grande maggioranza dei casi, comprese le situazioni di separazione disciplinate dall'art. 337-ter c.c. — la firma di uno solo potrebbe non bastare. Alcune frontiere accettano la dichiarazione di un solo genitore accompagnata dall'atto che certifica l'esclusività della responsabilità; altre la rifiutano senza ulteriori spiegazioni.

Date troppo generiche o già scadute. Un'autorizzazione con date passate è priva di effetti. Altrettanto problematica è quella con date future molto distanti dalla partenza effettiva, perché può apparire come un documento predisposto in anticipo per finalità non dichiarate.

Assenza del recapito dei genitori. Le autorità di frontiera, o il personale della struttura che ospita il minore, possono aver bisogno di contattare rapidamente i genitori. Un numero di telefono internazionale raggiungibile durante tutto il periodo del viaggio è un elemento spesso dimenticato ma di grande utilità pratica.

Mancata verifica dei requisiti della destinazione. L'Italia può non richiedere formalità particolari per l'espatrio del minore, ma il Paese di destinazione potrebbe avere regole proprie, più stringenti. Controllare in anticipo presso l'ambasciata o il consolato del Paese di destinazione in Italia è una precauzione che evita sorprese al momento del controllo passaporti.

Documento non tradotto. Un'autorizzazione scritta esclusivamente in italiano non è leggibile per un funzionario doganale di un Paese non latinofono. La traduzione — preferibilmente giurata o almeno firmata dall'autore con indicazione della propria qualifica — dovrebbe accompagnare sempre il documento originale.

Affrontare con cura questi passaggi permette di partire con la certezza di aver tutelato sia il minore sia l'accompagnatore, evitando situazioni spiacevoli che potrebbero compromettere l'intero viaggio.

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