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Accordo di Arbitrato / Clausola Compromissoria

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Key takeaways

L'accordo di arbitrato — nella forma autonoma o di clausola compromissoria inserita in un contratto — è lo strumento con cui le parti deviano dalla giurisdizione ordinaria e affidano la risoluzione di una controversia a uno o più arbitri privati. Serve ogni volta che si vuole garantire riservatezza, velocità e competenza tecnica nella gestione di dispute commerciali, prima ancora che queste insorgano.

Legal basis: artt. 806-808-ter c.p.c.; D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (arbitrato societario)

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Che cos'è l'accordo di arbitrato

L'arbitrato è un metodo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) nel quale le parti rinunciano volontariamente al giudice statale e si affidano a un collegio arbitrale o a un arbitro unico. La disciplina di riferimento in Italia è contenuta negli artt. 806-808-ter del codice di procedura civile, come riformati dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

L'accordo può assumere due forme principali. La prima è il compromesso, redatto dopo che la controversia è già sorta, per devolvere all'arbitro una lite specifica già identificata. La seconda è la clausola compromissoria, inserita all'interno di un contratto principale per disciplinare in anticipo le eventuali future dispute che potrebbero scaturire da quel rapporto. Dal punto di vista pratico, la clausola compromissoria è la soluzione preferita in ambito commerciale perché definisce le regole del gioco prima che il conflitto si manifesti, evitando trattative sotto pressione.

Occorre distinguere tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale. L'arbitrato rituale produce un lodo che ha gli stessi effetti della sentenza, può essere dichiarato esecutivo dal presidente del tribunale e può essere impugnato nei limiti previsti dalla legge. L'arbitrato irrituale, invece, genera una determinazione contrattuale che le parti si impegnano a rispettare come accordo, senza le garanzie processuali del primo. La scelta tra le due forme incide in modo significativo sui rimedi successivi al lodo.

Quando serve una clausola compromissoria

Non tutti i contratti richiedono una clausola compromissoria. Tuttavia, alcune situazioni la rendono particolarmente opportuna.

Nei contratti commerciali tra imprese con interessi rilevanti, la clausola evita che dispute tecniche vengano assegnate a giudici privi di specializzazione settoriale. Gli arbitri possono essere scelti in ragione della loro competenza specifica — ingegneri, commercialisti, avvocati esperti del settore — con un vantaggio qualitativo rispetto al processo ordinario.

Nei rapporti con controparti estere, l'arbitrato offre un terreno neutro: nessuna delle parti è costretta a litigare nel foro dell'altra, riducendo asimmetrie di potere e costi trasfertali. Il riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri è disciplinato da convenzioni internazionali che coprono la gran parte dei partner commerciali italiani.

Nei contesti societari — fusioni, acquisizioni, patti parasociali, joint venture — l'arbitrato garantisce riservatezza su informazioni sensibili che il processo pubblico esporrebbe inevitabilmente. Per le controversie tra soci o tra soci e società, l'ordinamento italiano prevede una disciplina speciale contenuta nel D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, che ammette l'arbitrato anche per materie societarie che toccano diritti disponibili.

Va tenuto presente che l'art. 806 c.p.c. delimita le materie arbitrabili: possono essere oggetto di arbitrato solo le controversie che vertono su diritti disponibili. Restano escluse le cause di lavoro individuale nei casi in cui la legge non lo consente espressamente, le questioni di stato e capacità delle persone, e altre materie sottratte all'autonomia privata.

Le clausole essenziali da inserire

Una clausola compromissoria ben costruita non è una formula di stile. Contiene elementi precisi che determinano in modo vincolante le regole del procedimento arbitrale.

Il primo elemento è l'oggetto della clausola, ossia la definizione del perimetro delle controversie devolute all'arbitro. Una redazione troppo ristretta rischia di lasciare fuori situazioni non previste; una troppo ampia può includere materie non arbitrabili. La formulazione standard — «tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, alla sua interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione» — copre la maggior parte dei casi.

Il secondo elemento riguarda la sede arbitrale. La sede determina la legge regolatrice del procedimento e il tribunale competente per eventuali impugnazioni del lodo. Per controversie italiane è di regola conveniente indicare una sede nel territorio nazionale.

Il terzo elemento è il numero di arbitri. Una sola persona è sufficiente per controversie di importo contenuto; un collegio di tre arbitri garantisce maggiore ponderazione per questioni complesse o di valore elevato. L'art. 809 c.p.c. disciplina la nomina degli arbitri in caso di mancato accordo.

Il quarto elemento è il regolamento arbitrale di riferimento. Le parti possono scegliere di affidarsi a un'istituzione arbitrale permanente — come la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, l'Arbitrato della Camera di Commercio di Roma, o analoghe istituzioni — oppure optare per un arbitrato ad hoc, senza istituzione di riferimento. La scelta incide su costi, tempi e assistenza amministrativa del procedimento.

Il quinto elemento, spesso trascurato, è la lingua del procedimento. Per rapporti con controparti internazionali, indicare esplicitamente l'italiano o un'altra lingua evita dispute preliminari che ritardano l'inizio dell'arbitrato.

Infine, la clausola può prevedere un tentativo obbligatorio di mediazione come condizione di procedibilità prima dell'arbitrato, favorendo una soluzione bonaria prima di avviare il procedimento formale.

Per redigere un documento strutturato e completo, è utile partire da un modello verificato come quello dell'Accordo di Arbitrato / Clausola Compromissoria, che raccoglie le clausole standard adattabili al caso specifico.

Come compilare l'accordo

La forma scritta è requisito di validità, come stabilito dall'art. 807 c.p.c. per il compromesso e dall'art. 808 c.p.c. per la clausola compromissoria. Non è sufficiente un accordo verbale, anche se testimoniato. Il documento deve recare le firme di tutte le parti o dei loro rappresentanti autorizzati.

Prima di redigere il testo, occorre raccogliere le informazioni essenziali: denominazione e dati completi di ciascuna parte, oggetto del contratto principale cui la clausola si riferisce, tipologia di arbitrato prescelta (rituale o irrituale), sede, numero e criteri di nomina degli arbitri, regolamento applicabile.

Se l'accordo è autonomo rispetto al contratto principale — vale a dire un compromesso redatto dopo l'insorgere della lite — è necessario descrivere con precisione la controversia già nata, indicando i fatti rilevanti e le pretese di ciascuna parte. L'art. 807 c.p.c. richiede che l'oggetto della controversia sia determinato o determinabile.

Per i contratti che coinvolgono consumatori, si raccomanda prudenza: alcune clausole compromissorie possono essere considerate abusive ai sensi della disciplina consumeristica se non negoziate individualmente, con conseguente inefficacia. L'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2003 è invece limitato alle controversie societarie tra soggetti che operano in qualità di soci o in relazione a rapporti societari.

Una volta redatto, il documento va conservato insieme al contratto principale o, se si tratta di compromesso autonomo, in luogo sicuro e accessibile a tutte le parti. La perdita del documento non preclude l'arbitrato se l'esistenza dell'accordo può essere provata in altro modo, ma crea inutili complicazioni.

Gli errori più frequenti

L'errore più comune è la clausola patologica, cioè una formulazione contraddittoria o lacunosa che non consente di avviare l'arbitrato senza ulteriori accordi. Esempi tipici: indicazione di un'istituzione arbitrale inesistente, numero di arbitri pari o non determinabile, sede indicata in modo ambiguo. I tribunali italiani hanno più volte dichiarato l'invalidità di clausole formulate in modo da rendere impossibile la nomina degli arbitri.

Un secondo errore riguarda l'arbitrabilità della materia. Inserire una clausola su controversie relative a diritti indisponibili — come questioni previdenziali obbligatorie o diritti del lavoratore inderogabili — produce una clausola nulla, senza effetti. La verifica preliminare sulla arbitrabilità della materia non è un passaggio formale ma una necessità sostanziale.

Un terzo errore frequente è omettere la clausola nei contratti quadro, dimenticandola poi nei contratti attuativi o viceversa. La conseguenza è che una parte del rapporto è soggetta ad arbitrato e un'altra alla giurisdizione ordinaria, con rischi di contraddittorietà tra i procedimenti.

Infine, si sottovaluta spesso l'asimmetria tra le parti nella scelta degli arbitri. Una clausola che attribuisce a una sola parte il diritto di nomina unilaterale degli arbitri può essere considerata squilibrata e produrre contestazioni sulla imparzialità del collegio, allungando i tempi invece di ridurli. Un meccanismo di nomina equilibrato — ciascuna parte nomina il proprio arbitro e i due nominati scelgono il presidente — è generalmente preferibile e più robusto in caso di impugnazione del lodo.

La clausola compromissoria è uno strumento potente ma che richiede attenzione nella redazione: una formulazione chiara e completa fa la differenza tra un accordo che funziona e uno che si traduce in un contenzioso preliminare sull'arbitrato stesso, vanificando il vantaggio della scelta alternativa al giudice ordinario.

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